Panchine rimosse in piazza Porta Gusmana, lettera all'assessore Calabretta!



Gentile Assessore ai lavori pubblici Antonino Calabretta,

Vi scrivo in merito alla recente questione della rimozione dell’arredo urbano (nello specifico panchine) in piazza Porta Gusmana. In seguito alle forti reazioni di protesta dei cittadini residenti nella zona, mi è sembrato d’obbligo segnalarLe alcune motivazioni legali delle rimostranze che Vi sono pervenute in questi giorni e che probabilmente si trasformeranno in provvedimenti da parte di chi vorrà muoversi in tal modo se l’amministrazione non provvederà ad adempire i suoi doveri.

Vista la Legge n. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), nello specifico negli art. 3 (motivazione del procedimento), art. 6 (compiti del responsabile del procedimento), art. 9 (intervento nel procedimento), art. 10 (diritti dei partecipanti al procedimento), art. 21 - quinquies. (revoca del provvedimento), art. 21 - septies (nullità del provvedimento), art. 21-octies, comma 1, (annullabilità del provvedimento), art. 21 – nonies, comma 1, (annullamento d'ufficio), chiedo che il suddetto provvedimento venga annullato in quanto già nullo per mancato rispetto del procedimento amministrativo con particolare riferimento alle motivazioni che Vi riferisco qui in seguito.

- Travisamento dei fatti, in quanto il provvedimento è stato deciso basandosi su una segnalazione di gestori di attività commerciali che, di fatto, non ha avuto riscontro nella realtà. I fatti segnalati e compresi nella motivazione non sono mai stati riscontrati, segnalati e verbalizzati da alcun organo tecnico adibito al controllo della zona.

- Perplessità e insufficienza dalla motivazione dell’atto, in quanto i problemi (tra l’altro inesistenti) denunciati dalle segnalazioni di alcune attività commerciali della zona non sono sicuramente risolvibili mediante la rimozione dell’arredo urbano, maggiormente quando questo è una risorsa importante per gli abitanti della zona (che per di più non hanno mai segnalato niente di anomalo).

- Ingiustizia manifesta, in quanto l’atto risulta immotivato e inopportuno poiché danneggiante una parte della cittadinanza che si è visibilmente lamentata di esso.

- Violazione e vizi del procedimento, in quanto questo è avvenuto in carenza degli elementi sopracitati (travisamento dei fatti, perplessità e insufficienza della motivazione dell’atto) con particolare riferimento alla fase istruttoria e decisoria. Mi chiedo come si sia potuto disporre l’intervento senza aver appurato la veridicità dei fatti, poiché, se ciò fosse accaduto, il procedimento ovviamente non sarebbe andato avanti.

Si chiede pertanto che, viste tutte le motivazioni fin qui addotte e la Legge n. 241/1990, art. 3 (motivazione del procedimento), art. 6 (compiti del responsabile del procedimento), art. 9 (intervento nel procedimento), art. 10 (diritti dei partecipanti al procedimento), art. 21 - quinquies. (revoca del provvedimento), art. 21 - septies (nullità del provvedimento), art. 21-octies, comma 1, (annullabilità del provvedimento), art. 21 – nonies, comma 1, (annullamento d'ufficio), il provvedimento venga effettivamente annullato, in quanto già giuridicamente nullo poiché decaduti i contenuti della motivazione e violato il procedimento amministrativo, con il ripristino dell’arredo urbano nelle posizioni originarie.

Cordiali saluti

Enrico Coco

Ps: la legge è consultabile qui http://www.altalex.com/index.php?idnot=550


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